1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della polizia tributaria perseguono il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.
2. Le scuole e gli istituti di cui al comma 1 organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo della polizia tributaria o presso enti pubblici, istituti specializzati o centri italiani e stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e di qualificazione per l'acquisizione di maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.
3. La direzione centrale per gli istituti di istruzione sovrintende e coordina la scuola superiore di polizia tributaria, l'accademia della polizia tributaria, l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola per allievi-agenti di polizia tributaria.
4. Alla struttura e all'organizzazione degli istituti e delle scuole di cui al comma 2 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, nonché la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove, quando non siano riservate da leggi o da regolamenti ad altre pubbliche istituzioni;
b) la scelta dei docenti.