Art. 31.
(Istruzione e formazione professionali).

      1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della polizia tributaria perseguono il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

      2. Le scuole e gli istituti di cui al comma 1 organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo della polizia tributaria o presso enti pubblici, istituti specializzati o centri italiani e stranieri:

          a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale immediatamente dopo l'assunzione;

          b) corsi e seminari di aggiornamento e di qualificazione per l'acquisizione di maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

      3. La direzione centrale per gli istituti di istruzione sovrintende e coordina la scuola superiore di polizia tributaria, l'accademia della polizia tributaria, l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola per allievi-agenti di polizia tributaria.

      4. Alla struttura e all'organizzazione degli istituti e delle scuole di cui al comma 2 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

 

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Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      5. Sulla base delle direttive impartite dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento dell'istituto per ispettori e sovrintendenti e della scuola per allievi-agenti di polizia tributaria sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con provvedimento della stesso direttore generale del dipartimento, composta da rappresentanti dell'amministrazione della polizia tributaria e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della polizia tributaria.

      6. La commissione paritetica di cui al comma 5 è presieduta dal dirigente generale della direzione centrale per gli istituti di istruzione.
      7. Alla commissione paritetica di cui al comma 5 competono altresì:

          a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, nonché la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove, quando non siano riservate da leggi o da regolamenti ad altre pubbliche istituzioni;

          b) la scelta dei docenti.